Le novità del Regolamento

Il Regolamento (UE) 2025/40 segna un cambiamento importante nella disciplina europea degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Il PPWR sostituisce la precedente Direttiva 94/62/CE e introduce un quadro normativo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con l’obiettivo di armonizzare requisiti e responsabilità nel mercato europeo.

Per le aziende, la conformità non riguarderà soltanto le caratteristiche del packaging finale, ma coinvolgerà l’intero processo di gestione degli imballaggi: progettazione, scelta dei materiali, rapporti con i fornitori, raccolta dei dati tecnici, verifiche analitiche e predisposizione della documentazione.

Tra i principali ambiti disciplinati dal PPWR rientrano:

  • limitazione di PFAS, metalli pesanti e altre sostanze soggette a restrizione;
  • riciclabilità e progettazione orientata al riciclo;
  • contenuto minimo di materiale riciclato;
  • riduzione del peso, del volume e dello spazio vuoto;
  • requisiti di riutilizzo e ricarica;
  • restrizioni per alcuni formati di imballaggio monouso;
  • requisiti di compostabilità;
  • etichettatura armonizzata a livello europeo;
  • tracciabilità e scambio di informazioni lungo la filiera;
  • valutazione della conformità;
  • documentazione tecnica e Dichiarazione UE di conformità.

L’applicazione dei diversi requisiti avverrà progressivamente e secondo scadenze differenti. Sarà quindi necessario individuare gli obblighi applicabili considerando il ruolo dell’azienda nella filiera, la tipologia e la destinazione d’uso dell’imballaggio e il mercato in cui viene commercializzato.

Il PPWR avrà un impatto concreto su più funzioni aziendali, tra cui qualità, regulatory affairs, acquisti, ricerca e sviluppo, produzione, sostenibilità e packaging design. In molti casi sarà necessario riesaminare gli imballaggi già utilizzati, verificare le informazioni ricevute dai fornitori e colmare eventuali gap tecnici, documentali o analitici.

Recycled packaging ,Cardboard boxes with crumpled paper inside for packaging goods from online stores, eco friendly packaging made of recyclable raw materials

A quali aziende si applica

Il PPWR non riguarda soltanto i produttori di packaging. Coinvolge gli operatori economici che producono, importano, distribuiscono o immettono sul mercato dell’Unione europea imballaggi e prodotti imballati.

Il Regolamento interessa tutte le tipologie di imballaggio, indipendentemente dal materiale utilizzato, comprese quelle destinate alla vendita, al raggruppamento, al trasporto e all’e-commerce. Rientrano quindi nel suo campo di applicazione, tra gli altri, gli imballaggi alimentari, cosmetici, farmaceutici, commerciali e industriali realizzati in plastica, carta e cartone, vetro, metallo, legno o materiali compositi.

Gli obblighi variano in funzione del ruolo ricoperto nella filiera.

Fabbricanti e produttori di imballaggi

Devono verificare che gli imballaggi rispettino i requisiti applicabili in materia di progettazione, composizione, sostanze soggette a restrizione e prestazioni. Il PPWR prevede inoltre specifici obblighi relativi alla valutazione della conformità, alla documentazione tecnica e alla Dichiarazione UE di conformità.

Importatori

Gli operatori che introducono nel mercato europeo imballaggi o prodotti imballati provenienti da Paesi extra-UE devono verificare, prima dell’immissione sul mercato, che siano rispettati i requisiti previsti dal Regolamento e che sia disponibile la documentazione richiesta.

E-commerce e operatori logistici

Il PPWR interessa anche gli imballaggi utilizzati per la vendita online, la consegna e il trasporto. Per questi operatori assumono particolare rilevanza la minimizzazione del packaging, la riduzione dello spazio vuoto e i requisiti applicabili agli imballaggi di spedizione.

Brand owner e aziende private label

Le imprese che commercializzano imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio possono assumere il ruolo di fabbricante e le relative responsabilità. Diventa quindi essenziale chiarire il proprio ruolo, raccogliere informazioni affidabili dai fornitori e verificare le evidenze disponibili.

Distributori e retailer

Devono accertarsi che gli imballaggi messi a disposizione sul mercato riportino le informazioni previste e siano accompagnati dalla documentazione applicabile, intervenendo qualora emergano elementi che possano indicare una non conformità.

Timeline e scadenze

Il PPWR prevede un’applicazione progressiva dei requisiti, con obblighi che entreranno in vigore in momenti differenti tra il 2026 e il 2040.

Comprendere la timeline del regolamento è fondamentale per pianificare correttamente le attività di adeguamento, evitare criticità operative e strutturare per tempo il percorso di conformità.

11 febbraio 2025Entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/40.
12 agosto 2026Entrano in applicazione i primi obblighi previsti dal regolamento, tra cui:

  • limitazioni relative ai PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti e metalli pesanti per tutti gli imballaggi;
  • obblighi di tracciabilità degli imballaggi;
  • identificazione del fabbricante;
  • predisposizione della Dichiarazione di Conformità UE;
  • documentazione tecnica a supporto della conformità.
12 febbraio 2027Dal 2027 iniziano ad applicarsi i requisiti relativi ai sistemi di refill nel settore Ho.Re.Ca.

Entro questa fase sono inoltre attesi diversi atti delegati e linee guida operative relative a:

  • riutilizzo degli imballaggi;
  • restrizioni su specifici formati;
  • metodologia di calcolo per riduzione volume e peso;
  • definizione del numero minimo di rotazioni degli imballaggi riutilizzabili.
12 febbraio 2028Entrano in vigore i requisiti relativi a:

  • compostabilità di specifici imballaggi;
  • riduzione dello spazio vuoto negli imballaggi di vendita;
  • obblighi relativi agli imballaggi riutilizzabili nel settore Ho.Re.Ca.

Il regolamento introduce inoltre criteri sempre più stringenti contro l’overpackaging, con particolare attenzione agli imballaggi non necessari e ai vuoti eccessivi.

12 agosto 2028Diventano applicabili le nuove regole europee sull’etichettatura armonizzata degli imballaggi.

Le etichette dovranno facilitare:

  • identificazione dei materiali;
  • raccolta differenziata;
  • corretta gestione del rifiuto;
  • tracciabilità del packaging.

Saranno inoltre previsti sistemi digitali come QR code e supporti informativi dematerializzati.

1 gennaio 2030Dal 2030 entreranno in vigore alcuni dei requisiti più impattanti del PPWR:

  • obblighi di riciclabilità degli imballaggi;
  • contenuto minimo di plastica riciclata;
  • restrizioni su alcuni imballaggi monouso;
  • limiti sullo spazio vuoto negli imballaggi e-commerce e trasporto;
  • target minimi di riutilizzo;
  • obblighi refill per distributori di grandi dimensioni.
2035 – 2038A partire dal 2035 saranno ammessi solo imballaggi riciclabili su larga scala.
Dal 2038Potranno essere immessi sul mercato esclusivamente imballaggi appartenenti alle classi di riciclabilità più elevate.
2040Il regolamento prevede ulteriori incrementi relativi a:

  • percentuali minime di materiale riciclato;
  • quote obbligatorie di imballaggi riutilizzabili;
  • obiettivi di economia circolare applicati al packaging.
Food production worker in sterile uniform and gloves packaging f

Le sfide per il
settore food

Per le aziende alimentari, adeguarsi al PPWR significa ripensare il packaging conciliando obiettivi ambientali, sicurezza alimentare, conservazione del prodotto e fattibilità industriale. Le nuove prescrizioni interesseranno progressivamente materiali, formati, processi di approvvigionamento e informazioni scambiate lungo la filiera.

Dal 12 agosto 2026: sicurezza chimica e conformità degli imballaggi

Dal 12 agosto 2026 diventano applicabili specifici limiti per i PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti. Il PPWR disciplina, inoltre, la concentrazione complessiva di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi.

Le aziende dovranno valutare le informazioni ricevute dai fornitori considerando materiali, composizione e livello di rischio. Quando necessario, analisi di PFAS, fluoro totale e metalli pesanti potranno fornire evidenze tecniche a supporto della conformità.

L’immissione sul mercato degli imballaggi dovrà inoltre essere supportata dalla valutazione della conformità, dalla documentazione tecnica e dalla Dichiarazione UE di conformità. Ciò richiederà una maggiore collaborazione tra produttori di packaging, fornitori, confezionatori, brand owner, importatori e retailer.

Dal 2027: responsabilità estesa del produttore

Il PPWR rafforza gli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore, prevedendo la registrazione nei sistemi nazionali, la comunicazione dei dati e la contribuzione ai costi di gestione dei rifiuti di imballaggio.

Per le aziende che commercializzano prodotti in più Paesi europei sarà necessario verificare gli adempimenti previsti in ciascun mercato e organizzare adeguatamente la raccolta e la trasmissione delle informazioni.

Dal 2028: etichettatura armonizzata

Gli imballaggi dovranno riportare un’etichetta armonizzata con informazioni sulla composizione materiale, per facilitarne il corretto conferimento. Specifiche informazioni saranno inoltre previste per gli imballaggi riutilizzabili e per quelli soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione.

Le aziende alimentari dovranno coordinare questi requisiti con le informazioni già presenti sulle confezioni e con gli obblighi di etichettatura alimentare, gestendo spazi spesso limitati e packaging destinati a mercati differenti.

Dal 2030: riciclabilità, riduzione e circolarità del packaging

Dal 2030 entrerà in applicazione un insieme di requisiti destinati a trasformare la progettazione e l’utilizzo degli imballaggi:

  • progettazione per il riciclo secondo criteri armonizzati;
  • classificazione degli imballaggi in base alle prestazioni di riciclabilità;
  • percentuali minime di materiale riciclato per determinate tipologie di imballaggi in plastica;
  • minimizzazione di peso e volume;
  • obiettivi di riutilizzo per specifiche tipologie di imballaggio;
  • restrizioni per alcuni formati monouso;
  • obblighi relativi alle soluzioni di ricarica e riutilizzo.

Per il settore food la sfida sarà conciliare questi obiettivi con sicurezza, proprietà barriera e durata del prodotto. La revisione di strutture multistrato, rivestimenti, adesivi e altri componenti non dovrà compromettere la protezione dell’alimento.

Anche la riduzione del materiale utilizzato dovrà essere valutata con attenzione. Gli studi di shelf life possono supportare lo sviluppo di nuovi formati o materiali alleggeriti, verificando che l’ottimizzazione del packaging non aumenti deterioramento e spreco alimentare.

Per gli imballaggi in plastica a contatto con alimenti, l’impiego di materiale riciclato dovrà inoltre rispettare la normativa MOCA applicabile. Sarà quindi necessario verificare provenienza, qualità e idoneità dei materiali, oltre alla documentazione trasmessa dai fornitori.

Dal 2035 e dal 2040: requisiti progressivamente più stringenti

Dal 2035 gli imballaggi dovranno essere riciclabili su scala, oltre a rispettare i criteri di progettazione per il riciclo.

Dal 2040 aumenteranno ulteriormente gli obiettivi relativi al contenuto riciclato e al riutilizzo per le tipologie di imballaggio interessate. Le aziende dovranno quindi prevedere un percorso di adeguamento progressivo, monitorando l’evoluzione dei criteri tecnici e delle disposizioni attuative.

Green leaf on eco friendly brown paper honeycomb wrap for product packaging parcel carton box

Le soluzioni Tentamus
per la compliance

L’adeguamento al PPWR richiede di combinare valutazione normativa, conoscenza dei materiali, raccolta delle informazioni lungo la filiera e verifiche analitiche.

Grazie all’integrazione tra laboratori specializzati e competenze consulenziali, Tentamus supporta le aziende nella definizione di un percorso di conformità costruito sul proprio ruolo, sulle caratteristiche degli imballaggi e sui requisiti applicabili.

LE NOSTRE SOLUZIONI

Test su imballaggi alimentari e MOCA

Gli imballaggi alimentari sono tra le categorie maggiormente coinvolte dal PPWR, in particolare per quanto riguarda:

  • presenza di PFAS e altre sostanze pericolose;
  • sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti;
  • necessità di ridurre il packaging senza compromettere la qualità e la conservazione del prodotto.

Il PPWR non sostituisce la normativa applicabile ai materiali e agli oggetti a contatto con alimenti. Le aziende del settore food devono quindi integrare i nuovi requisiti ambientali con gli obblighi già previsti per la sicurezza e l’idoneità del packaging.

Grazie alle competenze dei propri laboratori, Tentamus supporta produttori alimentari, aziende di packaging, retailer e operatori della filiera attraverso:

  • Analisi di PFAS e fluoro totale
    L’articolo 5 del PPWR introduce specifici limiti per la presenza di PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti, applicabili dal 12 agosto 2026.
    Tentamus supporta le aziende attraverso analisi mirate alla ricerca di PFAS e alla determinazione del fluoro totale, in funzione delle caratteristiche dell’imballaggio e delle informazioni disponibili sui materiali utilizzati.
  • Analisi di metalli pesanti
    Il PPWR stabilisce requisiti relativi alla presenza di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi o nei loro componenti.
    Tentamus esegue analisi per la determinazione di questi metalli, supportando le aziende nella verifica delle concentrazioni presenti nei materiali e nella raccolta delle evidenze analitiche necessarie.
    Le prove vengono definite considerando la composizione dell’imballaggio, i materiali utilizzati e le informazioni disponibili lungo la filiera.
  • Test MOCA e prove di migrazione
    Per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti, i requisiti di sostenibilità introdotti dal PPWR devono essere valutati insieme alle disposizioni applicabili ai materiali e agli oggetti a contatto con alimenti.
    Tentamus esegue prove di sicurezza alimentare e migrazione su imballaggi sensibili al contatto, supportando le aziende nella verifica dell’idoneità dei materiali e nella valutazione delle possibili interazioni tra packaging e alimento. Le prove possono essere necessarie anche quando un imballaggio viene modificato per ridurne il peso o il volume, oppure quando vengono introdotti nuovi materiali, componenti o soluzioni progettuali.
  • Studi di shelf life per l’ottimizzazione del packaging
    La riduzione del packaging non deve compromettere la sicurezza, la qualità e la durata del prodotto.
    Gli studi di shelf life permettono di valutare gli effetti delle modifiche apportate all’imballaggio e di verificare che il nuovo packaging continui a garantire adeguate condizioni di protezione e conservazione.
    Gli studi possono supportare progetti finalizzati a:

    • ridurre la quantità di materiale utilizzato;
    • ottimizzare peso e volume dell’imballaggio;
    • valutare materiali o formati alternativi;
    • verificare le prestazioni del nuovo packaging;
    • mantenere la qualità e la sicurezza del prodotto;
    • prevenire deterioramento e sprechi alimentari.
Formazione sul regolamento PPWR

La formazione PPWR offre una lettura pratica e strutturata del Regolamento (UE) 2025/40, permettendo alle funzioni aziendali coinvolte di comprenderne requisiti, responsabilità e tempistiche.

Durante la sessione vengono approfonditi:

  • il contesto normativo e gli obiettivi del Regolamento;
  • i soggetti coinvolti e le rispettive responsabilità;
  • i principali obblighi per le aziende;
  • le scadenze e le tempistiche di applicazione;
  • gli impatti sulle diverse funzioni e sui processi aziendali.

La formazione ha una durata indicativa di 1,5-2 ore e può coinvolgere qualità, acquisti, ricerca e sviluppo, produzione, marketing, area legale e sostenibilità.

Aggiornamento normativo continuo

Il PPWR prevede la progressiva pubblicazione di atti delegati e di esecuzione che definiranno metodologie, criteri tecnici e modalità applicative di numerosi requisiti.

Il servizio di aggiornamento normativo consente all’azienda di monitorare nel tempo:

  • l’evoluzione della normativa;
  • la pubblicazione degli atti applicativi;
  • le nuove disposizioni rilevanti;
  • le scadenze da programmare;
  • i possibili impatti sulle attività e sugli imballaggi aziendali.
Assessment tecnico-normativo e Gap Analysis

L’assessment permette di tradurre i requisiti generali del PPWR in obblighi concreti per la singola organizzazione.

L’attività parte dall’analisi dell’azienda, del suo ruolo nella filiera e delle tipologie di imballaggio utilizzate o immesse sul mercato. La situazione esistente viene quindi confrontata con i requisiti del Regolamento per individuare criticità, informazioni mancanti e priorità di intervento.

  • Analisi del contesto e delle attività aziendali.
  • Identificazione dei ruoli ricoperti nella filiera.
  • Ricognizione delle tipologie di imballaggio gestite.
  • Individuazione dei requisiti applicabili.
  • Verifica delle informazioni e dei documenti disponibili.
  • Identificazione di gap e potenziali criticità.
  • Definizione delle priorità e delle scadenze rilevanti.

Al termine dell’attività viene rilasciato un Final Report con la descrizione delle valutazioni svolte, la sintesi delle prescrizioni applicabili e un focus sugli obblighi rilevanti per l’azienda e per il suo settore.

Strutturazione del sistema di valutazione della conformità

Supportiamo le aziende nella progettazione e nell'implementazione del sistema di valutazione della conformità degli imballaggi, definendo processi, responsabilità e documentazione tecnica. Il servizio comprende anche l'organizzazione delle informazioni provenienti dalla filiera e dai fornitori, per garantire una gestione strutturata delle evidenze documentali richieste dal PPWR.

  • Analisi dei ruoli e delle responsabilità interne.
  • Mappatura dei flussi informativi lungo la filiera.
  • Definizione delle informazioni da richiedere ai fornitori.
  • Strutturazione della procedura di valutazione della conformità.
  • Organizzazione delle evidenze tecniche.
  • Supporto alla predisposizione o all’adeguamento della documentazione tecnica.
  • Supporto alla predisposizione della Dichiarazione UE di conformità.
Verifica della documentazione tecnica degli imballaggi

La consulenza comprende la valutazione della completezza e della coerenza della documentazione tecnica relativa agli imballaggi prodotti direttamente dall’azienda o acquistati dai fornitori.

La verifica può riguardare:

  • Dichiarazioni UE di conformità degli imballaggi;
  • procedure di valutazione della conformità;
  • schede tecniche delle singole componenti di imballaggio;
  • dichiarazioni e informazioni trasmesse dai fornitori;
  • rapporti di prova utilizzati per dimostrare il rispetto dei requisiti applicabili;
  • ulteriori evidenze tecniche richieste dal Regolamento.

L’attività consente di individuare documenti mancanti, informazioni incomplete o elementi che richiedono un approfondimento. Può inoltre supportare l’azienda nella definizione delle richieste documentali da trasmettere ai propri fornitori.

Valutazione delle prestazioni ambientali del packaging

Tentamus supporta le aziende nella valutazione degli impatti ambientali degli imballaggi e delle possibili soluzioni di ottimizzazione, attraverso metodologie e strumenti riconosciuti.

Il servizio può comprendere:

  • studi di Life Cycle Assessment (LCA) e valutazione degli impatti lungo il ciclo di vita;
  • calcolo della Carbon Footprint;
  • sviluppo di Environmental Product Declaration (EPD);
  • individuazione delle principali aree di miglioramento;
  • produzione di dati ed evidenze a supporto delle strategie di sostenibilità e della comunicazione ambientale.

Queste attività consentono di valutare le prestazioni ambientali del packaging sulla base di dati misurabili, evitando che decisioni come la riduzione del materiale o la sostituzione di un componente trasferiscano gli impatti da una fase del ciclo di vita a un’altra.

I risultati possono inoltre fornire una base tecnica per supportare claim ambientali specifici e verificabili, nel rispetto del quadro normativo applicabile.

Comunicazione ambientale e Green Claims

Dal 27 settembre 2026 trovano applicazione le disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825, che rafforzano la tutela dei consumatori nei confronti del greenwashing e delle comunicazioni ambientali ingannevoli. Le aziende dovranno prestare maggiore attenzione ai claim ambientali utilizzati sul packaging e nei materiali di comunicazione, evitando affermazioni generiche, non adeguatamente dimostrate o basate su dati non verificabili.

Indicazioni come “green”, “ecologico”, “sostenibile”, “rispettoso dell’ambiente” o “amico della natura” non potranno essere utilizzate senza poter dimostrare una prestazione ambientale riconosciuta e pertinente rispetto al claim. Particolare attenzione dovrà essere dedicata anche ai marchi di sostenibilità, alle dichiarazioni relative alla neutralità climatica e ai claim riferiti soltanto a una parte del prodotto o dell’imballaggio, ma presentati come validi per l’intero prodotto.

Tentamus supporta le aziende nella verifica dei green claim e nella definizione di una comunicazione ambientale coerente con le caratteristiche effettive del packaging, con le evidenze disponibili e con il quadro normativo applicabile.

Il servizio può comprendere:

  • verifica e revisione dei claim ambientali riportati sul packaging, prodotto, siti web, brochure e materiali commerciali, etc.;
  • analisi della documentazione e delle evidenze utilizzate a supporto;
  • valutazione del rischio associato alle dichiarazioni ambientali sulla base della conformità alla normativa green claims vigente.

La valutazione dei claim può basarsi su evidenze quali Eco Label, studi LCA, Carbon Footprint, EPD, dati di filiera, certificazioni e risultati analitici.

Two lab technicians work in the background of a lab with biodegr

Il supporto Tentamus
per i diversi settori

Food & beverage

Analisi PFAS, fluoro totale e metalli pesanti, prove di migrazione, sicurezza dei materiali a contatto con alimenti e studi di shelf life per l’ottimizzazione del packaging.

Cosmetica e personal care

Verifica dei materiali e della documentazione del packaging, assessment dei requisiti applicabili e supporto nella gestione delle informazioni provenienti dai fornitori.

Farmaceutico e medicale

Valutazioni tecniche e documentali per integrare i requisiti PPWR con le esigenze di sicurezza, protezione e stabilità del prodotto.

Detergenza e home care

Supporto nella verifica della composizione degli imballaggi, delle sostanze soggette a restrizione e della documentazione tecnica.

Retail e private label

Analisi delle responsabilità del brand owner, mappatura dei fornitori, verifica delle evidenze disponibili e supporto alla valutazione della conformità.

Produttori di packaging

Assessment dei requisiti applicabili, analisi di laboratorio e supporto nella predisposizione delle informazioni da fornire ai clienti lungo la filiera.

Ho.Re.Ca. e strutture ricettive

Supporto nell’adeguamento ai requisiti PPWR specifici per ristoranti, bar, attività di asporto, hotel e strutture ricettive: verifica degli imballaggi alimentari e dei requisiti MOCA, analisi PFAS, introduzione di sistemi di refill e riuso, valutazione delle alternative ai formati monouso e gestione delle nuove limitazioni previste dal 2030.

Perché Tentamus

  • Competenze analitiche e regolatorie integrate
    Un unico interlocutore in grado di collegare interpretazione normativa, assessment tecnico e analisi di laboratorio.
  • Supporto lungo l’intero percorso
    Dalla mappatura iniziale del packaging alla produzione delle evidenze necessarie per documentarne la conformità.
  • Esperienza nel packaging alimentare
    Competenze specifiche nella sicurezza dei materiali a contatto con alimenti, nelle prove di migrazione e negli studi di shelf life.
  • Network nazionale e internazionale
    Siamo una rete globale di laboratori e società di consulenza al servizio della qualità, sicurezza e compliance di prodotti e organizzazioni.

FAQ

Quando entra in applicazione il PPWR?

Il Regolamento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applicherà in via generale dal 12 agosto 2026. Ulteriori requisiti entreranno progressivamente in applicazione negli anni successivi, secondo scadenze differenti.

A quali aziende si applica il PPWR?

Il PPWR interessa le aziende che producono, importano, distribuiscono o immettono sul mercato europeo imballaggi e prodotti imballati. Gli obblighi variano in funzione del ruolo ricoperto nella filiera.

Il PPWR riguarda anche chi vende prodotti con il proprio marchio?

Sì. In determinate condizioni, chi commercializza un imballaggio o un prodotto imballato con il proprio nome o marchio può essere considerato fabbricante e assumere specifiche responsabilità in materia di conformità e documentazione.

Il PPWR riguarda anche gli imballaggi alimentari?

Sì. Gli imballaggi alimentari sono interessati sia dai requisiti generali del PPWR sia da disposizioni specifiche, tra cui i limiti relativi ai PFAS. Restano inoltre applicabili le norme riguardanti i materiali e gli oggetti destinati al contatto con alimenti.

Quali limiti introduce il PPWR per i PFAS?

Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi destinati al contatto con alimenti non potranno essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento, misurati mediante analisi mirate, PFAS totali o fluoro totale secondo le condizioni previste.

È sufficiente una dichiarazione del fornitore per dimostrare la conformità?

Dipende dal requisito, dall’affidabilità e dalla completezza della documentazione e dal livello di rischio associato all’imballaggio. In alcuni casi può essere opportuno verificare le informazioni attraverso analisi di laboratorio o ulteriori evidenze tecniche.

Quali analisi possono essere necessarie?

In base al materiale e alla destinazione d’uso possono essere necessarie analisi di PFAS, fluoro totale e metalli pesanti, oltre a prove di sicurezza alimentare e migrazione per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti.

Che cos’è la Dichiarazione di Conformità UE prevista dal PPWR?

È il documento attraverso il quale il fabbricante dichiara che l’imballaggio rispetta i requisiti applicabili del Regolamento. Deve essere supportata da un’adeguata valutazione della conformità e dalla relativa documentazione tecnica.

Chi è responsabile della Dichiarazione di Conformità UE?

La responsabilità spetta al fabbricante individuato secondo le definizioni e le condizioni previste dal Regolamento. La corretta attribuzione del ruolo deve essere verificata considerando il rapporto tra produttore dell’imballaggio, brand owner e soggetti che lo immettono sul mercato.

Come gestire un portfolio composto da molti imballaggi?

È consigliabile partire da una mappatura del portfolio e raggruppare, quando tecnicamente possibile, gli imballaggi in famiglie omogenee per materiali, struttura, destinazione d’uso e fornitore. L’attività consente di stabilire le priorità e definire un piano di verifica proporzionato al rischio.

Come può Tentamus supportarti nell’adeguamento al PPWR?

Tentamus integra consulenza tecnico-normativa e analisi di laboratorio. Il supporto può comprendere:

  • formazione;
  • aggiornamento normativo;
  • assessment;
  • gap analysis;
  • valutazioni specifiche;
  • analisi di sostanze pericolose;
  • prove di migrazione;
  • studi di shelf life;
  • supporto alla strutturazione del sistema di valutazione della conformità.
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