PPWR: Packaging and Packaging Waste Regulation
Individua gli obblighi applicabili alla tua azienda e pianifica il percorso di conformità al PPWR con Tentamus
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, conosciuto come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation, introduce nuovi requisiti per le aziende che producono, importano, distribuiscono o immettono sul mercato europeo imballaggi e prodotti imballati.
Il PPWR è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applicherà in via generale dal 12 agosto 2026, con ulteriori obblighi introdotti progressivamente fino al 2040.
Per le aziende sarà necessario verificare la conformità degli imballaggi, raccogliere dati e informazioni lungo la filiera, effettuare le analisi eventualmente necessarie e predisporre adeguate evidenze documentali.
Grazie al proprio network di laboratori e società di consulenza, Tentamus integra competenze analitiche, tecniche e regolatorie per supportare le aziende lungo il percorso di adeguamento al PPWR.
Le novità del Regolamento
Il Regolamento (UE) 2025/40 segna un cambiamento importante nella disciplina europea degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Il PPWR sostituisce la precedente Direttiva 94/62/CE e introduce un quadro normativo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con l’obiettivo di armonizzare requisiti e responsabilità nel mercato europeo.
Per le aziende, la conformità non riguarderà soltanto le caratteristiche del packaging finale, ma coinvolgerà l’intero processo di gestione degli imballaggi: progettazione, scelta dei materiali, rapporti con i fornitori, raccolta dei dati tecnici, verifiche analitiche e predisposizione della documentazione.
Tra i principali ambiti disciplinati dal PPWR rientrano:
- limitazione di PFAS, metalli pesanti e altre sostanze soggette a restrizione;
- riciclabilità e progettazione orientata al riciclo;
- contenuto minimo di materiale riciclato;
- riduzione del peso, del volume e dello spazio vuoto;
- requisiti di riutilizzo e ricarica;
- restrizioni per alcuni formati di imballaggio monouso;
- requisiti di compostabilità;
- etichettatura armonizzata a livello europeo;
- tracciabilità e scambio di informazioni lungo la filiera;
- valutazione della conformità;
- documentazione tecnica e Dichiarazione UE di conformità.
L’applicazione dei diversi requisiti avverrà progressivamente e secondo scadenze differenti. Sarà quindi necessario individuare gli obblighi applicabili considerando il ruolo dell’azienda nella filiera, la tipologia e la destinazione d’uso dell’imballaggio e il mercato in cui viene commercializzato.
Il PPWR avrà un impatto concreto su più funzioni aziendali, tra cui qualità, regulatory affairs, acquisti, ricerca e sviluppo, produzione, sostenibilità e packaging design. In molti casi sarà necessario riesaminare gli imballaggi già utilizzati, verificare le informazioni ricevute dai fornitori e colmare eventuali gap tecnici, documentali o analitici.

A quali aziende si applica
Il PPWR non riguarda soltanto i produttori di packaging. Coinvolge gli operatori economici che producono, importano, distribuiscono o immettono sul mercato dell’Unione europea imballaggi e prodotti imballati.
Il Regolamento interessa tutte le tipologie di imballaggio, indipendentemente dal materiale utilizzato, comprese quelle destinate alla vendita, al raggruppamento, al trasporto e all’e-commerce. Rientrano quindi nel suo campo di applicazione, tra gli altri, gli imballaggi alimentari, cosmetici, farmaceutici, commerciali e industriali realizzati in plastica, carta e cartone, vetro, metallo, legno o materiali compositi.
Gli obblighi variano in funzione del ruolo ricoperto nella filiera.
Fabbricanti e produttori di imballaggi
Devono verificare che gli imballaggi rispettino i requisiti applicabili in materia di progettazione, composizione, sostanze soggette a restrizione e prestazioni. Il PPWR prevede inoltre specifici obblighi relativi alla valutazione della conformità, alla documentazione tecnica e alla Dichiarazione UE di conformità.
Importatori
Gli operatori che introducono nel mercato europeo imballaggi o prodotti imballati provenienti da Paesi extra-UE devono verificare, prima dell’immissione sul mercato, che siano rispettati i requisiti previsti dal Regolamento e che sia disponibile la documentazione richiesta.
E-commerce e operatori logistici
Il PPWR interessa anche gli imballaggi utilizzati per la vendita online, la consegna e il trasporto. Per questi operatori assumono particolare rilevanza la minimizzazione del packaging, la riduzione dello spazio vuoto e i requisiti applicabili agli imballaggi di spedizione.
Brand owner e aziende private label
Le imprese che commercializzano imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio possono assumere il ruolo di fabbricante e le relative responsabilità. Diventa quindi essenziale chiarire il proprio ruolo, raccogliere informazioni affidabili dai fornitori e verificare le evidenze disponibili.
Distributori e retailer
Devono accertarsi che gli imballaggi messi a disposizione sul mercato riportino le informazioni previste e siano accompagnati dalla documentazione applicabile, intervenendo qualora emergano elementi che possano indicare una non conformità.
Timeline e scadenze
Il PPWR prevede un’applicazione progressiva dei requisiti, con obblighi che entreranno in vigore in momenti differenti tra il 2026 e il 2040.
Comprendere la timeline del regolamento è fondamentale per pianificare correttamente le attività di adeguamento, evitare criticità operative e strutturare per tempo il percorso di conformità.
| 11 febbraio 2025 | Entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/40. |
| 12 agosto 2026 | Entrano in applicazione i primi obblighi previsti dal regolamento, tra cui:
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| 12 febbraio 2027 | Dal 2027 iniziano ad applicarsi i requisiti relativi ai sistemi di refill nel settore Ho.Re.Ca. Entro questa fase sono inoltre attesi diversi atti delegati e linee guida operative relative a:
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| 12 febbraio 2028 | Entrano in vigore i requisiti relativi a:
Il regolamento introduce inoltre criteri sempre più stringenti contro l’overpackaging, con particolare attenzione agli imballaggi non necessari e ai vuoti eccessivi. |
| 12 agosto 2028 | Diventano applicabili le nuove regole europee sull’etichettatura armonizzata degli imballaggi. Le etichette dovranno facilitare:
Saranno inoltre previsti sistemi digitali come QR code e supporti informativi dematerializzati. |
| 1 gennaio 2030 | Dal 2030 entreranno in vigore alcuni dei requisiti più impattanti del PPWR:
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| 2035 – 2038 | A partire dal 2035 saranno ammessi solo imballaggi riciclabili su larga scala. |
| Dal 2038 | Potranno essere immessi sul mercato esclusivamente imballaggi appartenenti alle classi di riciclabilità più elevate. |
| 2040 | Il regolamento prevede ulteriori incrementi relativi a:
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Le sfide per il
settore food
Per le aziende alimentari, adeguarsi al PPWR significa ripensare il packaging conciliando obiettivi ambientali, sicurezza alimentare, conservazione del prodotto e fattibilità industriale. Le nuove prescrizioni interesseranno progressivamente materiali, formati, processi di approvvigionamento e informazioni scambiate lungo la filiera.
Dal 12 agosto 2026: sicurezza chimica e conformità degli imballaggi
Dal 12 agosto 2026 diventano applicabili specifici limiti per i PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti. Il PPWR disciplina, inoltre, la concentrazione complessiva di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi.
Le aziende dovranno valutare le informazioni ricevute dai fornitori considerando materiali, composizione e livello di rischio. Quando necessario, analisi di PFAS, fluoro totale e metalli pesanti potranno fornire evidenze tecniche a supporto della conformità.
L’immissione sul mercato degli imballaggi dovrà inoltre essere supportata dalla valutazione della conformità, dalla documentazione tecnica e dalla Dichiarazione UE di conformità. Ciò richiederà una maggiore collaborazione tra produttori di packaging, fornitori, confezionatori, brand owner, importatori e retailer.
Dal 2027: responsabilità estesa del produttore
Il PPWR rafforza gli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore, prevedendo la registrazione nei sistemi nazionali, la comunicazione dei dati e la contribuzione ai costi di gestione dei rifiuti di imballaggio.
Per le aziende che commercializzano prodotti in più Paesi europei sarà necessario verificare gli adempimenti previsti in ciascun mercato e organizzare adeguatamente la raccolta e la trasmissione delle informazioni.
Dal 2028: etichettatura armonizzata
Gli imballaggi dovranno riportare un’etichetta armonizzata con informazioni sulla composizione materiale, per facilitarne il corretto conferimento. Specifiche informazioni saranno inoltre previste per gli imballaggi riutilizzabili e per quelli soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione.
Le aziende alimentari dovranno coordinare questi requisiti con le informazioni già presenti sulle confezioni e con gli obblighi di etichettatura alimentare, gestendo spazi spesso limitati e packaging destinati a mercati differenti.
Dal 2030: riciclabilità, riduzione e circolarità del packaging
Dal 2030 entrerà in applicazione un insieme di requisiti destinati a trasformare la progettazione e l’utilizzo degli imballaggi:
- progettazione per il riciclo secondo criteri armonizzati;
- classificazione degli imballaggi in base alle prestazioni di riciclabilità;
- percentuali minime di materiale riciclato per determinate tipologie di imballaggi in plastica;
- minimizzazione di peso e volume;
- obiettivi di riutilizzo per specifiche tipologie di imballaggio;
- restrizioni per alcuni formati monouso;
- obblighi relativi alle soluzioni di ricarica e riutilizzo.
Per il settore food la sfida sarà conciliare questi obiettivi con sicurezza, proprietà barriera e durata del prodotto. La revisione di strutture multistrato, rivestimenti, adesivi e altri componenti non dovrà compromettere la protezione dell’alimento.
Anche la riduzione del materiale utilizzato dovrà essere valutata con attenzione. Gli studi di shelf life possono supportare lo sviluppo di nuovi formati o materiali alleggeriti, verificando che l’ottimizzazione del packaging non aumenti deterioramento e spreco alimentare.
Per gli imballaggi in plastica a contatto con alimenti, l’impiego di materiale riciclato dovrà inoltre rispettare la normativa MOCA applicabile. Sarà quindi necessario verificare provenienza, qualità e idoneità dei materiali, oltre alla documentazione trasmessa dai fornitori.
Dal 2035 e dal 2040: requisiti progressivamente più stringenti
Dal 2035 gli imballaggi dovranno essere riciclabili su scala, oltre a rispettare i criteri di progettazione per il riciclo.
Dal 2040 aumenteranno ulteriormente gli obiettivi relativi al contenuto riciclato e al riutilizzo per le tipologie di imballaggio interessate. Le aziende dovranno quindi prevedere un percorso di adeguamento progressivo, monitorando l’evoluzione dei criteri tecnici e delle disposizioni attuative.
Le soluzioni Tentamus
per la compliance
L’adeguamento al PPWR richiede di combinare valutazione normativa, conoscenza dei materiali, raccolta delle informazioni lungo la filiera e verifiche analitiche.
Grazie all’integrazione tra laboratori specializzati e competenze consulenziali, Tentamus supporta le aziende nella definizione di un percorso di conformità costruito sul proprio ruolo, sulle caratteristiche degli imballaggi e sui requisiti applicabili.
LE NOSTRE SOLUZIONI

Il supporto Tentamus
per i diversi settori
Food & beverage
Analisi PFAS, fluoro totale e metalli pesanti, prove di migrazione, sicurezza dei materiali a contatto con alimenti e studi di shelf life per l’ottimizzazione del packaging.
Cosmetica e personal care
Verifica dei materiali e della documentazione del packaging, assessment dei requisiti applicabili e supporto nella gestione delle informazioni provenienti dai fornitori.
Farmaceutico e medicale
Valutazioni tecniche e documentali per integrare i requisiti PPWR con le esigenze di sicurezza, protezione e stabilità del prodotto.
Detergenza e home care
Supporto nella verifica della composizione degli imballaggi, delle sostanze soggette a restrizione e della documentazione tecnica.
Retail e private label
Analisi delle responsabilità del brand owner, mappatura dei fornitori, verifica delle evidenze disponibili e supporto alla valutazione della conformità.
Produttori di packaging
Assessment dei requisiti applicabili, analisi di laboratorio e supporto nella predisposizione delle informazioni da fornire ai clienti lungo la filiera.
Ho.Re.Ca. e strutture ricettive
Supporto nell’adeguamento ai requisiti PPWR specifici per ristoranti, bar, attività di asporto, hotel e strutture ricettive: verifica degli imballaggi alimentari e dei requisiti MOCA, analisi PFAS, introduzione di sistemi di refill e riuso, valutazione delle alternative ai formati monouso e gestione delle nuove limitazioni previste dal 2030.
Perché Tentamus
- Competenze analitiche e regolatorie integrate
Un unico interlocutore in grado di collegare interpretazione normativa, assessment tecnico e analisi di laboratorio. - Supporto lungo l’intero percorso
Dalla mappatura iniziale del packaging alla produzione delle evidenze necessarie per documentarne la conformità. - Esperienza nel packaging alimentare
Competenze specifiche nella sicurezza dei materiali a contatto con alimenti, nelle prove di migrazione e negli studi di shelf life. - Network nazionale e internazionale
Siamo una rete globale di laboratori e società di consulenza al servizio della qualità, sicurezza e compliance di prodotti e organizzazioni.
FAQ
Quando entra in applicazione il PPWR?
Il Regolamento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applicherà in via generale dal 12 agosto 2026. Ulteriori requisiti entreranno progressivamente in applicazione negli anni successivi, secondo scadenze differenti.
A quali aziende si applica il PPWR?
Il PPWR interessa le aziende che producono, importano, distribuiscono o immettono sul mercato europeo imballaggi e prodotti imballati. Gli obblighi variano in funzione del ruolo ricoperto nella filiera.
Il PPWR riguarda anche chi vende prodotti con il proprio marchio?
Sì. In determinate condizioni, chi commercializza un imballaggio o un prodotto imballato con il proprio nome o marchio può essere considerato fabbricante e assumere specifiche responsabilità in materia di conformità e documentazione.
Il PPWR riguarda anche gli imballaggi alimentari?
Sì. Gli imballaggi alimentari sono interessati sia dai requisiti generali del PPWR sia da disposizioni specifiche, tra cui i limiti relativi ai PFAS. Restano inoltre applicabili le norme riguardanti i materiali e gli oggetti destinati al contatto con alimenti.
Quali limiti introduce il PPWR per i PFAS?
Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi destinati al contatto con alimenti non potranno essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento, misurati mediante analisi mirate, PFAS totali o fluoro totale secondo le condizioni previste.
È sufficiente una dichiarazione del fornitore per dimostrare la conformità?
Dipende dal requisito, dall’affidabilità e dalla completezza della documentazione e dal livello di rischio associato all’imballaggio. In alcuni casi può essere opportuno verificare le informazioni attraverso analisi di laboratorio o ulteriori evidenze tecniche.
Quali analisi possono essere necessarie?
In base al materiale e alla destinazione d’uso possono essere necessarie analisi di PFAS, fluoro totale e metalli pesanti, oltre a prove di sicurezza alimentare e migrazione per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti.
Che cos’è la Dichiarazione di Conformità UE prevista dal PPWR?
È il documento attraverso il quale il fabbricante dichiara che l’imballaggio rispetta i requisiti applicabili del Regolamento. Deve essere supportata da un’adeguata valutazione della conformità e dalla relativa documentazione tecnica.
Chi è responsabile della Dichiarazione di Conformità UE?
La responsabilità spetta al fabbricante individuato secondo le definizioni e le condizioni previste dal Regolamento. La corretta attribuzione del ruolo deve essere verificata considerando il rapporto tra produttore dell’imballaggio, brand owner e soggetti che lo immettono sul mercato.
Come gestire un portfolio composto da molti imballaggi?
È consigliabile partire da una mappatura del portfolio e raggruppare, quando tecnicamente possibile, gli imballaggi in famiglie omogenee per materiali, struttura, destinazione d’uso e fornitore. L’attività consente di stabilire le priorità e definire un piano di verifica proporzionato al rischio.
Come può Tentamus supportarti nell’adeguamento al PPWR?
Tentamus integra consulenza tecnico-normativa e analisi di laboratorio. Il supporto può comprendere:
- formazione;
- aggiornamento normativo;
- assessment;
- gap analysis;
- valutazioni specifiche;
- analisi di sostanze pericolose;
- prove di migrazione;
- studi di shelf life;
- supporto alla strutturazione del sistema di valutazione della conformità.