Green claims: cosa verificare prima del 27 settembre 2026

Dal 27 settembre 2026 si applicano le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 e modifica il Codice del Consumo per rafforzare la tutela dei consumatori rispetto al greenwashing.
La scadenza interessa le aziende che comunicano caratteristiche o benefici ambientali relativi a prodotti, servizi, packaging e organizzazioni attraverso etichette, siti web, e-commerce, campagne pubblicitarie, brochure, report e canali social.
Che cosa sono i green claims?
I green claims, o asserzioni ambientali, sono messaggi o rappresentazioni utilizzati nella comunicazione commerciale per affermare o suggerire che un prodotto, un servizio, un marchio o un’azienda:
- abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente;
- sia meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altre alternative;
- presenti una determinata caratteristica ambientale;
- abbia migliorato le proprie prestazioni ambientali nel tempo.
Un claim può essere espresso attraverso parole, immagini, simboli, marchi, nomi commerciali o combinazioni di questi elementi.
Può comparire sul packaging, nelle etichette, nei siti web, nelle campagne pubblicitarie, nei materiali commerciali, nei report e sui canali social.
Dove possono comparire le dichiarazioni ambientali?
La comunicazione ambientale non riguarda soltanto le parole riportate sull’etichetta. I green claims possono essere presenti in:
- packaging ed etichette;
- siti web e schede prodotto;
- campagne pubblicitarie;
- brochure e materiali commerciali;
- presentazioni;
- report;
- canali social;
- simboli, marchi e rappresentazioni grafiche.
La verifica deve quindi considerare il messaggio nel suo complesso. La correttezza di una dichiarazione ambientale non dipende soltanto dalla veridicità del dato utilizzato: il claim deve essere chiaro, specifico e proporzionato all’evidenza disponibile.
Cosa cambia per i green claims dal 27 settembre 2026?
Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 è entrato in vigore il 24 marzo 2026. Le sue disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026 e rafforzano le regole contro le pratiche commerciali sleali collegate alla transizione verde.
Tra gli aspetti più rilevanti rientrano:
- il divieto di utilizzare asserzioni ambientali generiche quando l’azienda non è in grado di dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente al claim;
- il divieto di estendere all’intero prodotto o all’intera attività aziendale un beneficio che riguarda soltanto un aspetto specifico;
- la regolamentazione delle etichette di sostenibilità;
- il divieto di affermare, sulla base della compensazione delle emissioni, che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di gas a effetto serra;
- requisiti più rigorosi per le dichiarazioni relative a prestazioni ambientali future;
- maggiore trasparenza nei confronti ambientali tra prodotti o fornitori;
- il divieto di presentare come elemento distintivo un requisito già previsto dalla legge per tutti i prodotti della stessa categoria.
Per le aziende diventa quindi opportuno riesaminare i claim già pubblicati e introdurre un processo di controllo per quelli futuri.
Quali parole richiedono maggiore attenzione?
Espressioni come:
“green”;
“ecologico”;
“sostenibile”;
“rispettoso dell’ambiente”;
“amico della natura”;
non sono vietate in assoluto.
Il loro utilizzo come asserzioni ambientali generiche è ammesso soltanto quando l’azienda può dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente al claim.
Quando invece il beneficio riguarda un aspetto specifico, il messaggio deve chiarire nello stesso mezzo di comunicazione a quale caratteristica e a quale perimetro si riferisce.
Il punto centrale non è quindi soltanto la parola utilizzata, ma il significato trasmesso al consumatore e la capacità dell’azienda di dimostrarlo.
Perché il perimetro del claim è importante?
L’evidenza deve riguardare lo stesso oggetto al quale si riferisce la dichiarazione.
Un’informazione relativa soltanto al packaging, a un componente o a una fase del ciclo di vita non dovrebbe essere presentata come se descrivesse l’intero prodotto.
Lo stesso principio vale quando un beneficio riguarda soltanto uno specifico ambito aziendale: il claim non dovrebbe attribuire automaticamente quella caratteristica all’intera organizzazione.
Anche nei confronti ambientali è necessario prestare attenzione al metodo utilizzato, all’oggetto del confronto e alle condizioni considerate.
Quali evidenze possono sostenere un Green Claim?
Non esiste un documento valido per tutte le dichiarazioni ambientali. La scelta dipende dall’oggetto del claim, dal prodotto, dal processo, dal perimetro considerato e dal beneficio comunicato.
In funzione del caso, le evidenze possono comprendere, ad esempio:
- EU Ecolabel e altri marchi ambientali riconosciuti;
- certificazioni e schemi applicabili, inclusi studi LCA, EPD e Carbon Footprint;
- dati di filiera e tracciabilità delle materie prime;
- rapporti di prova, risultati analitici e specifiche tecniche.
La presenza di uno studio, di una certificazione o di un rapporto di prova non rende automaticamente corretto qualsiasi messaggio.
La documentazione deve essere completa, aggiornata, verificabile e pertinente rispetto al claim. Anche il perimetro deve coincidere: una prova relativa a un materiale, a un imballaggio o a una singola fase non può sostenere automaticamente un’affermazione riferita all’intero prodotto o al suo ciclo di vita.
Quali dichiarazioni dovrebbero essere controllate per prime?
In vista dell’applicazione delle nuove disposizioni, richiedono particolare attenzione:
- affermazioni ambientali generiche;
- claim riferiti all’intero prodotto o all’intera organizzazione quando l’evidenza riguarda soltanto un aspetto specifico;
- marchi ed etichette di sostenibilità;
- claim climatici di prodotto basati sulla sola compensazione delle emissioni;
- dichiarazioni relative a prestazioni ambientali future;
- confronti ambientali;
- vantaggi ambientali già imposti dalla legge;
- dati non aggiornati o non coerenti tra packaging, sito web, materiali commerciali, report e social media.
La revisione è particolarmente utile prima del lancio di un prodotto o di una nuova linea, prima della stampa o dell’aggiornamento del packaging e durante la preparazione di campagne pubblicitarie e materiali di comunicazione.
Può inoltre essere effettuata prima della pubblicazione di pagine web, schede prodotto, brochure, contenuti social e durante la redazione di report di sostenibilità e messaggi ESG.
Il supporto del Gruppo Tentamus
Attraverso TentaConsult Italia, il Gruppo supporta le aziende nella verifica e revisione delle dichiarazioni ambientali riferite a prodotti, imballaggi e organizzazioni.
La valutazione considera sia la formulazione del messaggio sia la documentazione utilizzata per sostenerlo.
- termini utilizzati e le specificazioni che accompagnano il claim;
- le qualificazioni e il perimetro dell’asserzione;
- simboli, marchi, icone e rappresentazioni grafiche;
- la documentazione tecnica disponibile;
- la completezza, l’idoneità e la pertinenza delle evidenze rispetto al claim.
Quando la documentazione disponibile non è sufficiente, l’attività può essere integrata con servizi tecnici e consulenziali utili a produrre o consolidare le evidenze ambientali, come:
- Carbon Footprint di organizzazione;
- Carbon Footprint di prodotto;
- Life Cycle Assessment (LCA);
- supporto alla predisposizione di EPD;
- supporto per le autodichiarazioni ambientali conformi alla ISO 14021;
- preparazione della documentazione e coordinamento di eventuali attività di verifica o validazione indipendente.