Articoli trattati con etofenprox: cosa cambia dall’11 settembre 2026

Dall’11 settembre 2026 non potranno più essere immessi sul mercato dell’Unione europea gli articoli trattati con etofenprox, o nei quali la sostanza è stata intenzionalmente incorporata, quando l’impiego biocida rientra nei tipi di prodotto 8 e 18.
La scadenza interessa produttori, importatori e operatori che commercializzano articoli trattati destinati alla protezione del legno o al controllo di insetti, acari e altri artropodi.
Cosa prevede la Decisione (UE) 2026/378?
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/378, la Commissione europea ha stabilito:
- il mancato rinnovo dell’approvazione dell’etofenprox come sostanza attiva destinata ai biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18;
- il divieto, dall’11 settembre 2026, di immettere sul mercato gli articoli trattati con etofenprox o che lo incorporano intenzionalmente per tali impieghi.
Il provvedimento è stato pubblicato il 23 febbraio 2026 ed è entrato in vigore il 15 marzo. La Commissione ha previsto un periodo di 180 giorni per consentire agli operatori economici di adeguarsi.
| Ambito | Prodotti interessati |
| Tipo di prodotto 8 | Preservanti utilizzati per proteggere il legno e i prodotti in legno dagli organismi nocivi |
| Tipo di prodotto 18 | Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi |
Il divieto non riguarda indistintamente qualsiasi utilizzo dell’etofenprox, ma lo specifico impiego della sostanza nel quadro dei biocidi appartenenti a queste due categorie.
Perché l’approvazione dell’etofenprox non è stata rinnovata?
Le domande di rinnovo dell’approvazione dell’etofenprox per i tipi di prodotto 8 e 18 erano state presentate rispettivamente nel 2018 e nel 2023.
Il 12 giugno 2025, tuttavia, il richiedente ha comunicato alla Commissione il ritiro di entrambe le domande. Non essendo più disponibile la documentazione necessaria a dimostrare che la sostanza continuasse a soddisfare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, la Commissione ha deciso di non rinnovarne l’approvazione.
Il provvedimento deriva quindi dal ritiro delle domande di rinnovo e non viene presentato dalla Commissione come la conseguenza di una nuova valutazione che abbia accertato uno specifico rischio.
Quali verifiche devono valutare le aziende?
In vista della scadenza, può essere opportuno:
- individuare gli articoli trattati che contengono o incorporano intenzionalmente etofenprox;
- verificare la funzione biocida dichiarata e la corretta classificazione nei tipi di prodotto 8 o 18;
- controllare schede tecniche, dichiarazioni dei fornitori, etichette e documentazione relativa alla composizione;
- ricostruire i flussi di fabbricazione e importazione e le date previste per l’immissione sul mercato UE;
- valutare eventuali sostanze attive o formulazioni alternative e i relativi requisiti analitici e regolatori;
- conservare le evidenze utilizzate per dimostrare le verifiche effettuate.
La decisione disciplina l’immissione sul mercato degli articoli trattati a partire dall’11 settembre, ma non introduce una disposizione specifica sull’uso o sullo smaltimento degli articoli già immessi sul mercato. La gestione delle scorte e delle singole situazioni distributive richiede pertanto una valutazione puntuale.
Gli studi analitici per lo sviluppo di soluzioni biocide alternative
Quando l’adeguamento richiede lo sviluppo di una nuova sostanza attiva o di una formulazione alternativa, la generazione di dati analitici rappresenta una parte importante del percorso regolatorio.
Renolab, laboratorio del Gruppo Tentamus certificato GLP dal Ministero della Salute Italiano, esegue studi analitici su sostanze attive e prodotti biocidi formulati, tra cui:
- determinazione delle proprietà fisico-chimiche;
- 5-batch analysis per valutare la purezza della sostanza attiva e il profilo delle impurità;
- studi di stabilità a caldo, a freddo e a lungo termine.
Il piano di studio deve essere definito in funzione della sostanza, della formulazione, del tipo di prodotto e degli specifici requisiti regolatori applicabili.