3-MCPD e glicidil esteri: nuovi limiti negli alimenti composti

Il Regolamento (UE) 2026/1825, entrato in vigore il 19 agosto 2026, modifica il Regolamento (UE) 2023/915 introducendo nuovi requisiti per la somma di 3-MCPD e dei suoi esteri degli acidi grassi e per i glicidil esteri degli acidi grassi in specifici alimenti.
Tra le novità figurano disposizioni per gli alimenti composti contenenti più del 5% di grassi, con aggiunta di oli e grassi vegetali, oli di pesce o oli di altri organismi marini. Per questi prodotti, fatte salve le esclusioni dell’allegato, i tenori massimi sono riferiti al grasso contenuto nell’alimento.
3-MCPD: il limite varia in funzione degli oli e dei grassi
I tenori massimi riguardano la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressa come 3-MCPD:
- 1.250 μg/kg di grasso per alimenti contenenti esclusivamente oli e grassi di cocco, granturco, colza, girasole, soia, palmisti e oli di oliva composti da oli raffinati e vergini, comprese le miscele della sola categoria;
- 2.500 μg/kg di grasso per alimenti contenenti esclusivamente altri oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini, comprese le miscele della sola categoria;
- un limite calcolato in base alle proporzioni relative per miscele delle due categorie, secondo le condizioni del regolamento.
Quando la composizione quantitativa della miscela non è nota all’autorità competente e all’operatore che non la produce, la norma prevede comunque un tetto di 2.500 μg/kg. Tale previsione non autorizza ad applicare automaticamente il valore più alto a tutte le miscele.
Glicidil esteri: tenore massimo di 1.000 μg/kg di grasso
Per i glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo, il limite per gli alimenti composti interessati è 1.000 μg/kg di grasso.
Per entrambe le determinazioni, la base di riferimento è dunque la frazione grassa. Il tenore di grassi è quello dichiarato in etichetta oppure, in sua assenza, quello estratto per l’analisi.
L’individuazione della categoria resta essenziale: l’esclusione di carni e pesci rivestiti, prefritti o fritti prevista per la nuova voce sul 3-MCPD non si estende alla corrispondente voce sui glicidil esteri.
Da quando si applicano le disposizioni?
Le disposizioni qui descritte per gli alimenti composti si applicano dal 19 agosto 2026. È quindi opportuno verificare l’inquadramento dei prodotti e aggiornare, dove necessario, specifiche tecniche e piani di controllo.
L’ambito di applicazione va valutato per ciascuna categoria: carni e pesci rivestiti, prefritti o fritti sono esclusi dalla nuova voce relativa al 3-MCPD; questa esclusione non è prevista nella corrispondente voce sui glicidil esteri.
Le implicazioni per il controllo analitico
Per applicare correttamente i limiti, il laboratorio deve poter collegare il risultato alla composizione del prodotto. Tenore di grassi, elenco degli ingredienti e identità degli oli e grassi aggiunti sono quindi elementi essenziali; per determinate miscele occorre conoscere anche le proporzioni.
La disponibilità di queste informazioni consente di individuare il riferimento normativo pertinente e verificare che il risultato sia espresso sulla stessa base del limite. Se mancano gli elementi necessari per classificare il campione, il dato analitico da solo non permette di completare la valutazione di conformità.