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EUDR: I nuovi chiarimenti UE semplificano la gestione della compliance

Imag NEWS sito web eudr
13 May 2026
2 minuti

L’Unione Europea compie un nuovo passo nell’attuazione del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), il regolamento europeo che introduce obblighi stringenti contro la deforestazione nelle filiere produttive.

La Commissione Europea ha infatti pubblicato, lo scorso 4 maggio 2026, una revisione di semplificazione del Regolamento UE sulla deforestazione per rendere più chiara ed efficiente la gestione degli obblighi di compliance per le aziende coinvolte nelle filiere soggette al regolamento.

L’obiettivo è semplificare alcuni aspetti procedurali senza modificare i principi centrali della normativa: tracciabilità, raccolta delle informazioni, valutazione del rischio e responsabilità degli operatori restano elementi fondamentali della compliance EUDR.

Gli ultimi aggiornamenti approfondiscono in particolare:

  • ruoli e responsabilità lungo la supply chain;
  • obblighi di Due Diligence;
  • gestione documentale;
  • trasmissione delle informazioni tra operatori;
  • modalità di verifica e mitigazione del rischio.

Per le imprese, emerge sempre più chiaramente la necessità di strutturare processi interni capaci di garantire tracciabilità, controllo documentale e gestione efficace delle informazioni provenienti dai fornitori.

 

Cos’è l’EUDR

L’EUDR (European Union Deforestation Regulation) è il Regolamento (UE) 2023/1115 introdotto dall’Unione Europea per contrastare la deforestazione e il degrado forestale associati alla produzione e commercializzazione di specifiche materie prime e prodotti derivati.

La normativa coinvolge filiere come:

  • legno
  • cacao
  • caffè
  • soia
  • olio di palma
  • bovini
  • gomma

Richiede alle aziende di dimostrare, attraverso attività di Due Diligence, che i prodotti immessi sul mercato UE o esportati non siano collegati a fenomeni di deforestazione o violazioni delle normative applicabili nei Paesi di origine.

L’obiettivo del regolamento è aumentare trasparenza, tracciabilità e controllo lungo la supply chain, rafforzando la responsabilità degli operatori economici.

 

EUDR: maggiore chiarezza sui soggetti coinvolti

Uno dei temi centrali affrontati dagli aggiornamenti riguarda la distinzione tra:

  • operatori;
  • operatori a valle;
  • trader/commercianti.

La Commissione chiarisce come gli obblighi possano variare in funzione del ruolo ricoperto nella filiera e della tipologia di attività svolta, inclusi casi complessi come:

  • trasformazione dei prodotti;
  • importazione ed esportazione;
  • rivendita online;
  • gestione di marketplace e supply chain articolate.

Particolare attenzione viene posta sulla gestione delle informazioni tra i diversi soggetti della catena di fornitura e sulla corretta conservazione delle evidenze documentali associate alle dichiarazioni di Due Diligence.

Ruoli chiari lungo la filiera

L’obbligo pieno di Due Diligence (DDS) resta concentrato sul primo soggetto che immette il prodotto sul mercato UE.
I soggetti a valle (trasformatori, distributori, commercianti):

  • non devono ripetere la due diligence a monte;
  • devono ricevere e conservare i numeri di riferimento DDS dai propri fornitori diretti.

Meno oneri per operatori a valle e commercianti

Non è richiesta alcuna verifica proattiva dei fornitori in assenza di problemi concreti.
I controlli aggiuntivi sono richiesti solo in presenza di “preoccupazioni comprovate”.

In condizioni normali, l’obbligo si riduce a:

  • tracciabilità;
  • conservazione documentale;
  • corretta trasmissione delle informazioni.

E‑commerce e marketplace

I marketplace che facilitano solo la vendita tra terzi (senza vendere direttamente) non sono soggetti a obblighi EUDR.

L’importazione tramite canali online, invece, resta soggetta a EUDR.

Produzione e approvvigionamento

Il DDS è presentato:

  • prima dell’importazione;
  • dopo il raccolto o la produzione;

Tutti i lotti nello stesso Paese possono essere dichiarati con un unico luogo di produzione.

 

EUDR, quando entra in vigore

Il regolamento EUDR è entrato formalmente in vigore il 29 giugno 2023, ma gli obblighi applicativi per le aziende decorreranno secondo le tempistiche definite dall’Unione Europea.

A seguito del rinvio approvato dalle istituzioni europee, l’EUDR si applicherà:

  • 30 dicembre 2026: grandi e medie imprese;
  • 30 giugno 2027: micro e piccole imprese (con alcune eccezioni).

Le organizzazioni coinvolte devono predisporre sistemi di Due Diligence e processi di tracciabilità conformi ai requisiti previsti dal regolamento europeo.

 

Il supporto di Tentamus Italia per la compliance EUDR

Gli ultimi chiarimenti pubblicati dalla Commissione Europea confermano la necessità di processi EUDR solidi, documentati e verificabili.

Tentamus Italia affianca le aziende con servizi dedicati alla compliance EUDR, offrendo soluzioni su misura, calibrate sulle esigenze dei diversi settori merceologici e allineate agli obblighi normativi applicabili.

 

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