Greenwashing e Green Claims: le novità del D.Lgs. 30/2026

Il crescente interesse del mercato per le prestazioni ambientali e sociali di prodotti e servizi ha reso la sostenibilità una leva sempre più rilevante nella comunicazione aziendale.
Per questo motivo, nelle pubblicità, nelle etichette dei prodotti, negli imballaggi e nei diversi canali di comunicazione, le imprese utilizzano sempre più spesso green “claims” o asserzioni ambientali per evidenziare le caratteristiche sostenibili dei propri prodotti o servizi.
Parallelamente, a livello europeo cresce l’attenzione verso la necessità di garantire maggiore trasparenza e affidabilità delle dichiarazioni ambientali, evitando che messaggi poco chiari o non supportati da evidenze possano influenzare in modo scorretto le scelte dei consumatori.
In questo contesto si inserisce il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la Direttiva UE 2024/825 e introduce modifiche al Codice del Consumo per favorire la transizione verde e contrastare il fenomeno del greenwashing.
Il decreto interviene su tre ambiti principali:
- comunicazione ambientale e green claims;
- durabilità e riparabilità dei prodotti;
- trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori.
Nuove regole sui Green Claims e contrasto al Greenwashing
Una delle principali novità riguarda la regolamentazione delle dichiarazioni ambientali utilizzate nella comunicazione commerciale.
In particolare:
- non è consentito utilizzare asserzioni ambientali generiche, come “green” o “ecologico”, se non supportate da evidenze verificabili o eccellenze ambientali riconosciute
- non può essere presentato come caratteristica distintiva di un prodotto un requisito che rappresenta già un obbligo di legge per tutti i prodotti della stessa categoria
- non è possibile dichiarare che un prodotto ha impatto ambientale neutro o positivo quando tale affermazione si basa esclusivamente sulla compensazione delle emissioni
- le etichette di sostenibilità possono essere utilizzate solo se basate su sistemi di certificazione approvati o stabiliti da autorità pubbliche.
Per le imprese questo significa prestare maggiore attenzione alla formulazione, alla documentazione e alla verificabilità dei green claims utilizzati nella comunicazione commerciale.
Durabilità e riparabilità dei prodotti: nuovi obblighi informativi
Il decreto introduce anche nuove misure per migliorare la durata dei prodotti e la loro riparabilità, contrastando pratiche di obsolescenza programmata.
INDICE DI RIPARABILITÀ
Quando disponibile, l’indice di riparabilità deve essere comunicato al consumatore prima dell’acquisto del prodotto.
INFORMAZIONI SUGLI AGGIORNAMENTI SOFTWARE
I venditori devono informare il consumatore se eventuali aggiornamenti software possano incidere negativamente sulle prestazioni del dispositivo.
DISPONIBILITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO
In assenza dell’indice di riparabilità devono essere fornite informazioni su:
- disponibilità dei pezzi di ricambio;
- costi;
- modalità di ordine.
Nuovi strumenti grafici per informare i consumatori
Il decreto introduce anche strumenti informativi standardizzati per migliorare la trasparenza. Tra questi:
- un avviso armonizzato che ricorda l’esistenza della garanzia legale di conformità di almeno due anni;
- una etichetta armonizzata nel caso in cui il produttore offra una garanzia commerciale gratuita di durabilità superiore ai due anni.
I nostri servizi a supporto della comunicazione ambientale e della compliance
Le nuove disposizioni incidono non solo sugli aspetti giuridici, ma anche sulle modalità con cui le imprese comunicano la sostenibilità dei propri prodotti e servizi. Per molte organizzazioni potrebbe quindi essere necessario verificare:
- la correttezza dei green claims utilizzati nella comunicazione commerciale;
- la conformità delle etichette ambientali e delle dichiarazioni di sostenibilità;
- la trasparenza delle informazioni su durabilità e riparabilità dei prodotti.
In particolare, le attività possono includere:
- valutazione della conformità formale delle dichiarazioni ambientali rispetto alle normative e agli standard applicabili;
- verifica della documentazione tecnica a supporto dei green claims, come certificazioni ambientali o test report;
- identificazione di criticità o incoerenze nelle dichiarazioni ambientali utilizzate nella comunicazione commerciale.
Queste attività possono essere integrate in percorsi di consulenza più ampi dedicati alla sostenibilità e alla gestione ESG aziendale.
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FAQ
Cosa sono i green claims?
I green claims sono dichiarazioni utilizzate dalle imprese per comunicare le caratteristiche ambientali di prodotti o servizi, ad esempio relative alla sostenibilità, all’impatto ambientale o all’utilizzo di materiali riciclati.
Che cos’è il greenwashing?
Il greenwashing è una pratica di comunicazione commerciale in cui un’azienda presenta prodotti, servizi o attività come più sostenibili o rispettosi dell’ambiente di quanto siano realmente.
Cosa cambia con il D.Lgs. 30/2026?
Il decreto introduce nuove regole per contrastare il greenwashing, limitando l’uso di dichiarazioni ambientali generiche non supportate da evidenze e regolando l’utilizzo delle etichette di sostenibilità.
Quando entrano in vigore le nuove regole?
Il decreto entra in vigore il 24 marzo 2026 e le disposizioni saranno applicabili dal 27 settembre 2026.